Senza omologazione dell'autovelox le multe sono nulle ed anche i punti della patente devono essere restituiti
Con l’ordinanza n.1332 dello scorso 14 maggio, la Corte di Cassazione ha ulteriormente consolidato la linea interpretativa secondo cui l’omologazione dell’autovelox è condizione necessaria per la legittimità delle sanzioni.
Il Collegio ha inteso dare continuità all’indirizzo sezionale (in particolare Sez. 2, Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024), “secondo cui, in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l’accertamento eseguito con apparecchio "autovelox" approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all’omologazione ministeriale prescritta dall’art. 142, comma 6, del D.Lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell’art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse.”
In più, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della taratura annuale dell’apparecchiatura di rilevamento della velocità, evidenziando come la stessa – pur essendo necessaria - è cosa diversa e non certo alternativa “rispetto alla contemporanea necessità che l’apparecchiatura "autovelox" sia stata (altresì, approvata e) "omologata".

Di significativo interesse, infine, è la posizione critica assunta dalla Suprema Corte in relazione alla circolare del 23 gennaio 2025 con la quale il Ministero dell’Interno, sulla base del parere reso dall’Avvocatura Generale dello Stato, tenta una equiparazione funzionale tra omologazione ed approvazione, invitando gli uffici interessati a predisporre un modello di "memoria" condiviso con la difesa erariale al fine di assicurare l’omogenea difesa dell’amministrazione in giudizio.
Sotto questo profilo, tuttavia, il Collegio di Legittimità ha ricordato che “non possono avere un’influenza sul piano interpretativo - a fronte di una chiara esegesi basata sulle fonti normative primarie - le circolari ministeriali, che avallano una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, la quale non trova supporto in fonti primarie.
Ed infatti le circolari ministeriali sono meri atti amministrativi non provvedimentali, che non contengono norme di diritto, bensì disposizioni di indirizzo uniforme interno all’amministrazione da cui promanano (tra le più recenti, Sez. 5, Ordinanza n. 23524 del 02/09/2024, Rv. 672115 - 01).”
