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Precari: le ferie non godute vanno monetizzate

2025-12-03 10:56

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Precari: le ferie non godute vanno monetizzate

I docenti a tempo determinato non possono essere considerati automaticamente in

A tutela degli insegnanti precari anche in tema di ferie non godute  

I docenti a tempo determinato non possono essere considerati automaticamente in ferie nei periodi di sospensione delle lezioni; l’Amministrazione deve informare in modo adeguato e invitare formalmente il lavoratore a fruirne, altrimenti è dovuta la monetizzazione delle ferie non godute.

Il Tribunale di Venezia – sezione Lavoro – ha condannato il Ministero dell’Istruzione al pagamento di € 2.846,43 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli aa.ss. 2021/22 e 2023/24, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

Decisivo il ricorso presentato dall’avvocato Giuseppe Musolino, specialista in diritto scolastico, che ha ottenuto il riconoscimento del diritto alla monetizzazione delle ferie non godute. Il giudice ha accolto le argomentazioni proposte sulla base della recente sentenza della Corte di Cassazione e delle pronunce della Corte di Giustizia Europea, secondo cui il docente a termine non può perdere l’indennità sostitutiva solo per non aver richiesto le ferie, a meno che non sia stato preventivamente e chiaramente invitato dal datore di lavoro a fruirne con esplicito avvertimento delle conseguenze.

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In questo senso - ricorda ancora il giudice del lavoro di Venezia - il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche. Una diversa interpretazione «non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all’entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l’effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l’anno scolastico. Né può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio».

La conclusione del giudice è stata pertanto inevitabile, con la condanna del Ministero resistente alla corresponsione dell’indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse.

Lo studio legale Barone & Musolino, da sempre attivo a tutela degli insegnanti precari, dapprima con ricorsi al Tribunale sezione Lavoro su tutto il territorio nazionale per il riconoscimento della carta del docente e la retribuzione professionale docenti, oggi si prefigge come obiettivo principale la monetizzazione delle ferie non godute dagli insegnanti precari che negli ultimi 10 anni hanno avuto uno o più contratti a tempo determinato fino al 30 giugno, non hanno fruito per intero delle ferie maturate nei singoli anni scolastici, né hanno ricevuto alcun compenso sostitutivo per ferie o festività soppresse.

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